Art. 5
LEGGE 30 dicembre 2010, n. 238
In vigore dal 28 gen 2011
(Riserva di alloggi
di edilizia residenziale pubblica)
1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti di cui all' una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
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