Art. 13

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 221

In vigore dal 5 gen 2011
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita` culturali, per l'anno finanziario 2011, in conformita` all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita` culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali, per l'anno finanziario 2011, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali e paesaggistici».
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