Art. 2
LEGGE 26 novembre 2010, n. 199
In vigore dal 16 dic 2010
Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione
1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;
2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».
Note all':
- Si riporta il testo dell'art. 385 del codice penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da un anno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonchè al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-26;199#art-2