Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 14 dic 2010
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo