Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 14 dic 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;209#art-1