Art. 4
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.
In vigore dal 7 set 2010
1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;136#art-4