Art. 13

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

In vigore dal 13 ago 2010
(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione) 1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell' originale,». Note all'. - Si riporta il testo dell'articolo 95, del decreto legislativo 30 aprile 1992, come modificato dalla presente legge: 95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione 1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 . 2. (soppresso) 3. (soppresso) 4. (soppresso) 5. (soppresso) 6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.) — Testo vigente | Portale Normativo