Capo III

Art. 55

Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88

In vigore dal 10 lug 2010
1. All', comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea è sostituito dal seguente: «1. Nell'esercizio della delega di cui all', comma 1, lettera c), il Governosegue i principi e criteri direttivi generali di cui agli , nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni: 1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell' della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione; 2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell' della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica; 3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall' della decisione quadro;». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 2010 NAPOLITANO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri RONCHI, Ministro per le politiche europee Visto il Guardasigilli ALFANO
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Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Art. 55 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo