Capo III
Art. 55
Modifiche all'articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88
In vigore dal 10 lug 2010
1. All', comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. Nell'esercizio della delega di cui all', comma 1, lettera c), il Governosegue i principi e criteri direttivi generali di cui agli , nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell' della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell' della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall' della decisione quadro;».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RONCHI, Ministro per le politiche europee
Visto il Guardasigilli ALFANO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;96#art-55