Capo II
Art. 31
Modifiche alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo
In vigore dal 10 lug 2010
1. La lettera a) del comma 1 dell' della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita dalla seguente:
«a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all' della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni».
2. Per i fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell' della legge 7 luglio 2009, n. 88, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;
2) al comma 2, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
b) all', comma 3, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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