Capo I

Art. 10

Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11

In vigore dal 10 lug 2010
1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese»; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'. 3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96#art-10

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