Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
In vigore dal 24 giu 2010
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui all' nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;92#art-3