Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 9 giu 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.
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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;81#art-1

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