Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 31 mar 2010
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.360 annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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