Art. 1
LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25
In vigore dal 28 feb 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell', del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009.
A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato qui di seguito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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