Art. 2
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 202
In vigore dal 16 gen 2010
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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