Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 25 dic 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-03;188#art-1