Art. 1

LEGGE 3 dicembre 2009, n. 184

In vigore dal 25 feb 2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Le disposizioni di cui all' della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia dall'anno 2025 mediante corresponsione a decorrere dall'anno 2025 dell'assegno ivi previsto. 2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
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LEGGE 3 dicembre 2009, n. 184 (Art. 1 Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo