Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 17 nov 2009
1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;164#art-2

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