Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 11 nov 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-13;156#art-1