Art. 3

LEGGE 3 agosto 2009, n. 116

In vigore dal 15 ago 2009
Modifiche al codice penale 1. All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria».
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