Art. 2

LEGGE 3 agosto 2009, n. 116

In vigore dal 15 ago 2009
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione,
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-2

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