Art. 33

In vigore dal 1 mar 2017
(Reti interne di utenza) 1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni: a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità dì consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili; c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi; d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV; e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica. 2. Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della società Tenta Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas: a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo economico; b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento; d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività; e) ai sensi dell', comma 12, lettere a) e b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento. 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19)) . 31 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGSOTO 2014, N. 116. 7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l' comma 9) che "Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99#art-33

In sintesi

L'articolo stabilisce i requisiti affinché una rete elettrica sia qualificata come Rete interna di utenza (RIU), tra cui l'essere già esistente o autorizzata, il collegamento a unità industriali o di produzione entro determinati confini territoriali e l'allaccio ad alta tensione (almeno 120 kV). La rete deve avere un unico soggetto responsabile che non sia titolare di concessioni di trasmissione, distribuzione o dispacciamento. Per queste reti, la responsabilità del gestore esterno con obbligo di connessione di terzi si ferma al punto di connessione, mentre la sicurezza interna compete al responsabile della RIU. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha il compito di individuare tali reti, stabilire le regole per l'accesso, il dispacciamento, la misura e svolgere attività di monitoraggio.

Perché esiste questa norma

La norma definisce e disciplina le Reti interne di utenza (RIU) in attesa del recepimento della normativa comunitaria, stabilendone i requisiti tecnici, operativi e i limiti di responsabilità dei gestori.

A chi si applica

Si applica ai titolari e gestori di reti elettriche interne industriali, alle unità di produzione e consumo collegate, ai gestori di rete con obbligo di connessione di terzi, a Terna Spa e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Esempio pratico

Un complesso industriale con più stabilimenti situati in due comuni confinanti gestisce una propria rete elettrica privata collegata alla rete nazionale a 132 kV. La rete è gestita da un unico responsabile che garantisce la sicurezza interna, mentre il gestore della rete pubblica risponde del servizio solo fino al punto di consegna dell'energia.

Adempimenti e conseguenze

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve comunicare al Ministero i casi individuati, stabilire le modalità di accesso diretto, dispacciamento e misura, e monitorare il rispetto delle condizioni previste; il responsabile della RIU deve garantire la sicurezza interna.

Cosa è cambiato

Il comma 5 dell'articolo è stato abrogato.

Domande frequenti

Quali caratteristiche territoriali devono avere le unità connesse a una RIU?Le unità connesse devono trovarsi nel territorio di non più di tre comuni adiacenti, oppure di non più di tre province adiacenti se le unità di produzione sono alimentate da fonti rinnovabili.
Chi risponde della sicurezza all'interno della Rete interna di utenza?Il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose all'interno della rete resta in capo al soggetto responsabile della RIU.
Il gestore della RIU può essere titolare di concessioni di distribuzione o trasmissione?No, il soggetto responsabile che agisce come unico gestore della RIU non può essere titolare di concessioni di trasmissione, dispacciamento o distribuzione di energia elettrica.

Termini chiave

Rete interna di utenza (RIU)obbligo di connessione di terzidispacciamentopunto di connessioneAutorità per l'energia elettrica e il gas

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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