Art. 11
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
In vigore dal 15 ago 2009
(Internazionalizzazione delle imprese)
1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 2, le parole da: "e con il Ministro dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente";
b) all', comma 3, le parole: ", di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali," sono soppresse.
Note all':
- Si riporta il testo dell', comma 2 della legge 31 marzo 2005, n. 56 recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore», come da ultimo modificato dalla presente legge:
«2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.».
- Si riporta il testo dell', comma 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56 recante «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.»:
«3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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