Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 31 lug 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo di cui al medesimo .
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urn:nir:stato:legge:2009-07-10;98#art-2

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