Art. 3

Entrata in vigore

In vigore dal 17 lug 2009
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:legge:2009-07-10;90#art-3

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