Art. 64

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

In vigore dal 4 lug 2009
(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare) 1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell', comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento. 2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale. 3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972. 4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all': - Si riporta il testo del comma 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze): «6. Nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari possono essere istituite, con decreto del Ministro delle finanze da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezioni staccate degli uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.»
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LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (Art. 64 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la) — Testo vigente | Portale Normativo