Art. 18

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

In vigore dal 4 lug 2009
(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana) 1. All' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente: "1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonchè il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (Art. 18 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la) — Testo vigente | Portale Normativo