Convenzione

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 24 giu 2009
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a n A non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) con riferimento all'imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta, sulle somme ritratte il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; 3. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, cesserà di avere effetto con riferimento alle imposte slovene o italiane sulle quali la presente Convenzione avrà efficacia in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;76#art-c-30

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