Convenzione

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 24 giu 2009
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica in ciascuno Stato contraente. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore; e (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore. 3. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-30

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