Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99
In vigore dal 24 giu 2009
1. All' della legge 22 marzo 1993, n. 99, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio periferico della medesima Agenzia»;
b) al comma 2, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «tramite l'intendenza di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;71#art-3