Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 24 giu 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo stesso e dall'articolo XXI della Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale.
Storico versioni
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