Capo I

Art. 3

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

In vigore dal 18 giu 2011
1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso. 4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. 5. La Commissione: a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'; b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli . A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'; c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'. 6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni. 7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli .

Note all'articolo

  • La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42#art-3

In sintesi

Viene istituita una Commissione bicamerale composta da quindici senatori e quindici deputati, affiancata da un Comitato di dodici rappresentanti delle autonomie territoriali (regioni, province e comuni). Questo organo ha il compito di esprimere pareri sugli schemi di decreti legislativi, riferire ogni sei mesi alle Camere sullo stato di avanzamento della riforma e fornire osservazioni al Governo. I costi di funzionamento sono divisi a metà tra Senato e Camera, mentre ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Se il termine per esprimere un parere scade a ridosso del termine finale della delega, quest'ultimo viene prorogato di centocinquanta giorni. La Commissione cessa la propria attività al termine della prevista fase transitoria.

Perché esiste questa norma

La norma istituisce una Commissione parlamentare per seguire, monitorare e supportare l'attuazione del federalismo fiscale, assicurando al contempo il necessario raccordo istituzionale tra il Parlamento e le autonomie territoriali.

A chi si applica

Si applica ai componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominati nella Commissione, ai rappresentanti delle autonomie territoriali facenti parte del Comitato, al Parlamento e al Governo.

Esempio pratico

Il Governo predispone uno schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale e lo trasmette alla Commissione parlamentare; la Commissione ascolta il Comitato delle autonomie territoriali, acquisisce il suo parere ed esprime la propria valutazione ufficiale sul testo da inviare alle Camere.

Adempimenti e conseguenze

La Commissione deve approvare un regolamento interno prima dell'inizio dei lavori, riunirsi per la prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente e riferire ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione.

Cosa è cambiato

Il comma 6 dell'articolo 3, relativo ai termini per l'espressione del parere e alla conseguente proroga per l'esercizio della delega, è stato modificato prima dalla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 2, comma 6, lettera d) e successivamente dalla Legge 8 giugno 2011, n. 85 (art. 1, comma 1, lettera d e comma 2).

Domande frequenti

Da chi è composta la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale?È composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi parlamentari in modo da rispettarne la proporzione.
Qual è il ruolo del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali?Ha il compito di garantire il raccordo con regioni, città metropolitane, province e comuni, partecipando ad audizioni ed esprimendo il proprio parere ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario.
Cosa succede se il termine per il parere della Commissione è vicino alla scadenza della delega?Se il termine scade nei trenta giorni precedenti il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, il termine della delega stessa è prorogato di centocinquanta giorni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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