Art. 28
LEGGE 5 maggio 2009, n. 42
In vigore dal 21 mag 2009
(Salvaguardia finanziaria)
1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. I decreti legislativi di cui all' individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonchè del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.
3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.
4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' e all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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