Art. 13

LEGGE 4 marzo 2009, n. 15

In vigore dal 20 mar 2009
(Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione) 1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente: "18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano Nota all': - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), come modificato dalla presente legge: «18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrativa, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».
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LEGGE 4 marzo 2009, n. 15 (Art. 13 Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della) — Testo vigente | Portale Normativo