Art. 2

LEGGE 6 febbraio 2009, n. 7

In vigore dal 19 feb 2009
(Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.
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