AccordoTitolo XI

Art. 100

In vigore dal 28 gen 2009
Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Tagikistan e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-100

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