Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 28 gen 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo