Art. 7
LEGGE 22 dicembre 2008, n. 204
In vigore dal 14 gen 2009
(Stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nelle unità previsionali di base "oneri comuni di parte corrente" e "investimenti" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e i capitoli relativi al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2009, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE nonchè della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
Note all':
- Si riporta il testo dell' del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421:
« (Cooperazione aerospaziale). - 1. (omissis).
2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all', comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
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