Art. 13

LEGGE 22 dicembre 2008, n. 204

In vigore dal 14 gen 2009
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2009, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro peri beni e le attività culturali, rispettivamente nell'ambito dell'unità previsionale di base "interventi" e nell'ambito dell'unità previsionale di base "investimenti" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2009, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma "sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" di cui alla missione "tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici".
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