Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 11 nov 2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-10-15;178#art-1