Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 11 nov 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione di Basilea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-10-15;175#art-2