Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 9 ago 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-08-02;130#art-2