Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 18 apr 2008
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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Copertura finanziaria (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita' - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo