Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 11 apr 2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culurale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;66#art-rd-1