Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 10 apr 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo