Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 10 apr 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;57#art-2