Art. 8
LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34
In vigore dal 10 lug 2010
.
(Applicazione del regolamento (CE) n. 102&
2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006,
recante norme di commercializzazione
applicabili alle uova)
1. In applicazione dell' del regolamento (CE) n.
1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di
commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province
autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento
delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri
di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri
il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni
adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori
aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e
l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un
cartello a caratteri chiari e leggibili.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a
decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo
codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito
Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle
regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di
aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria
competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di
propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e
alla cancellazione di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di
imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle
norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro
dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione
dall'elenco di cui al comma 3.
5. I controlli di cui all' del regolamento (CE) n.
1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché la legge 10 aprile 1991,
n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti
salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi.
7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono
poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del
servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni
delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I
soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti
nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di
risorse umane disponibili a legislazione vigente.
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