Art. 1

In vigore dal 6 feb 2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2007-2009, di un contributo annuo pari a 309.875 euro destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfetario e non è soggetto a rendicontazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-01-07;14#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo