Art. 1
In vigore dal 6 feb 2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2007-2009, di un contributo annuo pari a 309.875 euro destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfetario e non è soggetto a rendicontazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-01-07;14#art-1