Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 feb 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;12#art-2

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