Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 feb 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;11#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo