Art. 7

LEGGE 27 dicembre 2007, n. 246

In vigore dal 12 gen 2008
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del "Chernobyl shelter fund", della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
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